Pensioni Nate dopo il 52 possibilità uscita dal lavoro 64 anni Proposta Legge 4196

Pensioni:  nate dopo il 52 possibilità uscita dal lavoro 64 anni, proposta di Legge A.C 4196;  un articolo su La legge per tutti, scritto da Noemi Secci informa che anche le nate dopo il 52 hanno la possibilità di entrare in pensionamento con il presupposto di avere 20 anni di retribuzione entro il 2012, a questo riguardo si posta integralmente l’articolo per informare i nostri utenti di questa novità riguardante il tema previdenziale.

Articolo scritto da Noemi Secci, su La legge per tutti, il 16 aprile 2017:

Pensione a 64 anni per tutte le donne che hanno maturato 20 anni di contributi entro il 2012, anche se nate dopo il 1952: questa è una delle principali novità emerse dal progetto di legge sulle pensioni presentato recentemente dall’On. Gnecchi. La proposta amplia notevolmente la platea dei beneficiari del cosiddetto salvacondotto, cioè della deroga, prevista dalla stessa Legge Fornero, che consente a lavoratrici e lavoratori del settore privato di pensionarsi a 64 anni di età.

Attualmente, i requisiti per rientrare nel salvacondotto sono piuttosto severi e sono stati ristretti ulteriormente da una nota circolare dell’Inps del 2012: la circolare, difatti, rende quasi impossibile l’accesso alla pensione a 64 anni per coloro che non risultano occupati come dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011, generando discriminazioni ingiustificate.

La nuova norma, oltre a eliminare il “paletto” del 28 dicembre 2011, elimina anche l’adeguamento alla speranza di vita, consentendo il pensionamento a 64 anni esatti e non a 64 anni e 7 mesi e amplia la categoria dei lavoratori destinatari, includendo tutti gli iscritti all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) e alle forme sostitutive della medesima.

Inoltre, la proposta offre la possibilità di pensionarsi a 64 anni anche con soli 15 anni di contributi alle destinatarie della deroga Amato, purché nate entro il 1952.

Ma facciamo subito il punto della situazione per capire in come funziona il salvacondotto, chi può beneficiarne e che cosa cambierà con la nuova legge.

Pensione a 64 anni: i requisiti attualmente validi

Come anticipato, il cosiddetto salvacondotto è un beneficio che consente di pensionarsi a 64 anni di età (64 anni e 7 mesi, nel 2016, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita), senza penalizzazioni, per i lavoratori del settore privato nati sino al 31 dicembre 1952. Per beneficiare del salvacondotto, però, è necessario possedere:

Possono ottenere l’agevolazione i soli lavoratori dipendenti del settore privato: in particolare, in base a una nota circolare Inps, potevano essere ammessi al salvacondotto soltanto coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Questa previsione, però, derivava da un’interpretazione non corretta della Legge Fornero.

Di recente, invece, l’Inps, conformemente all’indirizzo del Ministero del lavoro, ha chiarito che il beneficio si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012:

In parole povere, le donne, anche se non occupate come dipendenti al 28 dicembre 2011, possono pensionarsi col salvacondotto con gli ordinari requisiti, cioè col possesso di 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012, purché si tratti di contributi da lavoro dipendente svolto nel settore privato.

Gli uomini, invece, se non occupati come dipendenti al 28 dicembre 2011, oltre a soddisfare il requisito di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 devono anche possedere, alla stessa data, la quota allora richiesta per pensionarsi, intesa come somma di età e contributi (nel 2012 la quota richiesta era 96). Tutti i contributi, anche in questo caso, devono derivare da lavoro dipendente nel settore privato.

Sono dunque esclusi i contributi volontari, i contributi figurativi maturati per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, i contributi da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Se si possiedono, oltre ai contributi da lavoro dipendente nel settore privato, anche contributi da lavoro autonomo, questi possono essere contati ai fini del salvacondotto, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 l’interessato risulti occupato come dipendente del settore privato.

In caso contrario, vale quanto esposto nel precedente paragrafo: bisogna, cioè, raggiungere l’anzianità contributiva richiesta con i contributi da lavoro dipendente del settore privato, se non si risulta occupati (come lavoratori subordinati del settore privato) al 28 dicembre 2011.

Pensione a 64 anni: nuovi requisiti

In base a quanto esposto, allo stato attuale l’accesso al salvacondotto non è affatto semplice: troppi “paletti” restringono eccessivamente la platea e, soprattutto, discriminano chi, vicino alla pensione, è stato già penalizzato dall’entrata in vigore della Legge Fornero.

In caso di approvazione della proposta di legge, invece, la platea dei beneficiari del salvacondotto si amplierà notevolmente. Potranno infatti pensionarsi a 64 anni:

  1. le donne che raggiungono, entro il 31 dicembre 2012, 20 anni di contributi, anche se non sono nate nel 1952;
  2. gli uomini che possiedono almeno 35 anni di contributi, 60 anni di età e quota 96(quota 97 con 61 anni di età se autonomi) entro la data del 31 dicembre 2012;
  3. le donne nate entro il 31 dicembre 1952 che possiedono 15 anni di contributi e sono beneficiarie di una delle deroghe Amato:
    • secondo la prima deroga, è possibile pensionarsi con 15 anni di contribuzione se si possiedono 15 anni di contributi (780 settimane) collocati prima del 31 dicembre 1992;
    • la seconda deroga Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contribuzione, se si è ammessi al versamento dei contributi volontari con autorizzazione anteriore al 31 dicembre 1992;
    • la terza deroga Amato prevede infine la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi, per i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, se si possiedono:
      1. 25 anni di anzianità assicurativa (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all’estero in un Paese Ue o convenzionato);
      2. 15 anni di contribuzione: nel computo dei 15 anni valgono i soli contributi da lavoro dipendente versati all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa;
      3. almeno 10 anni lavorati discontinuamente, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane.  

Non si applicheranno più, peraltro, i 7 mesi di speranza di vita: la decorrenza della pensione, difatti, avverrà il mese successivo al compimento dei 64 anni di età. Sparirà anche il requisito che richiede di essere occupati come lavoratori dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011. 

I destinatari del salvacondotto, poi, secondo la proposta di legge, saranno:

Insomma, le novità introdotte, se approvate, metteranno definitivamente fine alle ingiuste discriminazioni nell’accesso al salvacondotto: peraltro, le persone a cui sinora è stato negato il salvacondotto avranno diritto, in base alla norma, anche agli arretrati.

PROPOSTA DI LEGGE XVII LEGISLATURA A.C. 4196

ART. 1.

  1. Il comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

  1. a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni;
  2. b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni;

  1. c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente ».

Per maggiori informazioni collegarsi con il sito ufficiale di La legge per tutti,link: http://www.laleggepertutti.it/158165_pensione-a-64-anni-anche-per-le-nate-dopo-il-52.

Fonte: LaLeggeperTutti