RIFORMA PENSIONI: BLOCCO SVALUTAZIONE CONTRIBUTI TABELLE RIASSUNTIVE PER VEDERE COSA CAMBIA

In prima lettura è stato approvato dalla Camera un decreto pensioni contenente  un importante provvedimento atto a bloccare qualsiasi riduzione del tasso di capitalizzazione, ossia per spiegare meglio quel coefficiente che si usa per la rivalutazione nel metodo contributivo il capitale messo da parte dal lavoratore, questo vale sia per chi esce nel 2015 sia per chi uscirà nel 2016, quest’ultima un traguardo di un emendamento passato in Commissione Lavoro e per rendere più agevole la lettura, qui di seguito postiamo l’articolo scritto da Davide Grasso per Pensioni Oggi con relative tabelle riassuntive per capirne meglio i meccanismi e la struttura.

‘Si tratta di una modifica importante perché eviterà che le prestazioni pensionistiche siano, seppur di poco, ridotte. Per aiutare i lettori a comprendere questa novità facciamo un esempio pratico. Prendiamo una lavoratrice dipendente del settore privato che ha iniziato a lavorare nel 1996, che quindi ha l’intero assegno calcolato con il sistema contributivo, e che nel 2016 raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia, mettiamo conto a 66 anni.

Per determinare la misura del suo assegno bisogna prendere prima di tutto il montante che ogni anno la lavoratrice mette da parte con il pagamento dei contributi: il montante è pari al 33% dell’imponibile dello stipendio. Nel nostro esempio immaginiamo che la lavoratrice metta da parte una somma intorno ai 6mila euro annui. A questo punto si fa la sommatoria dell’ammontare dei contributi di ciascun anno così determinati, rivalutandoli annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione ottenendo così il montante contributivo complessivo come mostrato nella tabella.

Si ricorda che il montante individuale va rivalutato ogni anno con il coefficiente di capitalizzazione dell’anno successivo. Si utilizza il coefficiente 1 per gli ultimi 2 anni antecedenti la decorrenza della prestazione (quindi nel nostro caso l’anno 2015 e il 2016). Qui sotto sono riportati tutti i coefficienti come modificati con il Dl 65/2015.

In grassetto in tabella sono riportate le modifiche introdotte dal Decreto legge 65/2015. Come si vede, per rivalutare il montante del 2013 si utilizzerà il tasso 1 invece che lo 0,998073; inoltre per rivalutare il montante del 2014 si continuerà ad utilizzare il tasso previsto dalla attuale normativa (pari ad 1,005331). La nostra lavoratrice al 2016 quindi potrà contare su montante complessivo pari a 172.662,15 euro contro i 172.377,88 euro a cui avrebbe avuto diritto se il decreto legge non fosse stato mai approvato.

E la pensione? Per determinare la pensione della lavoratrice basta moltiplicare il montante complessivo per il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica in cui si esce (si veda la tabella). Nel nostro caso basta prendere il valore corrispondente all’età di 66 anni pari al 5,62%. Quindi: 172.662,15€ x 5,62% = 9.703,61€ annui che diviso 13 mensilità corrisponderà ad una pensione di circa 746 € al mese.’

Nel ringraziare vivamente Pensioni Oggi e i suoi autori con le loro spiegazioni tecniche corredate sia da esempi che da tabelle riassuntive che meglio fanno capire più di mille parole, estendiamo ad una platea di pensionati più ampia la lettura dei loro diritti facilitandone il compito.

Fonte: PensioniOggi